
Testi di perfezionamento dello Statuto approvati nel corso di diverse assemblee
I testi che seguono fanno riferimento all’art. 10 dello Statuto che prevede a suo completamento uno specifico Regolamento Interno.
ARTICOLO 10 – Regolamento Interno
Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno elaborato a cura del Board e approvato in Assemblea.
I testi sono presentati in ordine cronologico decrescente delle Assemblee, a partire dalla data più recente.
Durata e Rinnovo delle Cariche Sociali
Testo approvato all’unanimità nell’Assemblea ordinaria WGI del 2 marzo 2026
Premessa Il presente Regolamento è adottato dal Board e approvato dall’Assemblea in attuazione dell’Articolo 10 dello Statuto della Writers Guild Italia, al fine di disciplinare la durata e le modalità di avvicendamento degli organi sociali.
Art. 1 – Durata del mandato del Board
- In integrazione di quanto previsto dall’Art. 7 dello Statuto, la durata del mandato dei membri del Board è fissata in anni 2 (due).
- I membri del Board scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio della loro carica.
- I membri del Board sono rieleggibili [Opzionale: senza limiti di mandato OPPURE per un massimo di X mandati consecutivi].
Art. 2 – Durata del mandato del Presidente e del Tesoriere
- Il Presidente e il Tesoriere, essendo eletti dal Board al suo interno (Art. 7.3 Statuto), restano in carica per la stessa durata del Board che li ha eletti.
- La cessazione del mandato del Board, per qualsiasi causa (scadenza naturale, dimissioni della maggioranza dei membri o revoca), comporta l’automatica decadenza del Presidente e del Tesoriere, che rimangono in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.
Art. 3 – Prorogatio (Proroga dei poteri)
- Al fine di garantire la continuità gestionale dell’Associazione, nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e la nomina dei nuovi organi, il Board e il Presidente uscenti rimangono in carica limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili.
Art. 4 – Cessazione anticipata e Cooptazione
- Qualora, nel corso del mandato, venissero a mancare per dimissioni o altra causa uno o più membri del Board, si provvede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo dei candidati non eletti nell’ultima Assemblea elettiva, secondo l’ordine della graduatoria dei voti ricevuti.
- Il candidato subentrante deve accettare formalmente la carica. In caso di rinuncia, si procede scorrendo ulteriormente la graduatoria dei non eletti.
- Esclusivamente qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita o inesistente (es. numero di candidati pari al numero degli eletti), il Board ha facoltà di provvedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo discrezionalmente tra i Soci aventi diritto che siano in possesso dei requisiti statutari.
- I membri nominati per cooptazione restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale dovrà deliberare sulla loro ratifica.
- Se l’Assemblea ratifica la nomina, il membro confermato resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Board.
- Se l’Assemblea non ratifica, il membro decade con effetto immediato e l’Assemblea procede alla elezione di un nuovo componente.
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano purché la maggioranza dei membri del Board di nomina assembleare rimanga in carica; in caso contrario, l’intero Board si intende decaduto e deve essere convocata l’Assemblea per nuove elezioni.
