Regolamento Interno

Testi di perfezionamento dello Statuto approvati nel corso di diverse assemblee

I testi che seguono fanno riferimento all’art. 10 dello Statuto che prevede a suo completamento uno specifico Regolamento Interno.

ARTICOLO 10 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno elaborato a cura del Board e approvato in Assemblea.

I testi sono presentati in ordine cronologico decrescente delle Assemblee, a partire dalla data più recente.

Durata e Rinnovo delle Cariche Sociali

Testo approvato all’unanimità nell’Assemblea ordinaria WGI del 2 marzo 2026

Premessa Il presente Regolamento è adottato dal Board e approvato dall’Assemblea in attuazione dell’Articolo 10 dello Statuto della Writers Guild Italia, al fine di disciplinare la durata e le modalità di avvicendamento degli organi sociali.

 

Art. 1 – Durata del mandato del Board

  1. In integrazione di quanto previsto dall’Art. 7 dello Statuto, la durata del mandato dei membri del Board è fissata in anni 2 (due).
  2. I membri del Board scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio della loro carica.
  3. I membri del Board sono rieleggibili [Opzionale: senza limiti di mandato OPPURE per un massimo di X mandati consecutivi].

Art. 2 – Durata del mandato del Presidente e del Tesoriere

  1. Il Presidente e il Tesoriere, essendo eletti dal Board al suo interno (Art. 7.3 Statuto), restano in carica per la stessa durata del Board che li ha eletti.
  2. La cessazione del mandato del Board, per qualsiasi causa (scadenza naturale, dimissioni della maggioranza dei membri o revoca), comporta l’automatica decadenza del Presidente e del Tesoriere, che rimangono in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

Art. 3 – Prorogatio (Proroga dei poteri)

  1. Al fine di garantire la continuità gestionale dell’Associazione, nel periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e la nomina dei nuovi organi, il Board e il Presidente uscenti rimangono in carica limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili.

Art. 4 – Cessazione anticipata e Cooptazione

  1. Qualora, nel corso del mandato, venissero a mancare per dimissioni o altra causa uno o più membri del Board, si provvede alla loro sostituzione mediante il subentro del primo dei candidati non eletti nell’ultima Assemblea elettiva, secondo l’ordine della graduatoria dei voti ricevuti.
  2. Il candidato subentrante deve accettare formalmente la carica. In caso di rinuncia, si procede scorrendo ulteriormente la graduatoria dei non eletti.
  3. Esclusivamente qualora la graduatoria dei non eletti sia esaurita o inesistente (es. numero di candidati pari al numero degli eletti), il Board ha facoltà di provvedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo discrezionalmente tra i Soci aventi diritto che siano in possesso dei requisiti statutari.
  4. I membri nominati per cooptazione restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale dovrà deliberare sulla loro ratifica.
  5. Se l’Assemblea ratifica la nomina, il membro confermato resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Board.
  6. Se l’Assemblea non ratifica, il membro decade con effetto immediato e l’Assemblea procede alla elezione di un nuovo componente.
  7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano purché la maggioranza dei membri del Board di nomina assembleare rimanga in carica; in caso contrario, l’intero Board si intende decaduto e deve essere convocata l’Assemblea per nuove elezioni.